La realizzazione di opere su tetto comune e in area sottoposta a vincolo BAAS non necessità dell’autorizzazione condominiale
Con decreto monocratico n. 273 del 05.06.2019, in un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi (pubblico e privato) il TAR Salerno, accogliendo le argomentazioni dello studio Salerno, ha con effetto immediato sospeso una ordinanza adottata dal Comune di Salerno con cui si disponeva la sospensione dei lavori (urgenti e improcrastinabili e, peraltro, quasi ultimati) effettuati in autonomia e con regolare titolo edilizio dal proprietario di un sottotetto sul tetto di copertura di un immobile sottoposto a vincolo. Nel caso di specie, che assume particolare significato in relazione alle ben note frapposizioni che sovente si verificano all’interno dei condomini, il TAR anche alla luce di un ampio spettro censoreo promosso avverso il provvedimento adottato dall’Amministrazione, testualmente ferma che “nel grave pregiudizio derivante dall’esecutività del provvedimento, inibitorio e ripristinatorio, impugnato cui conseguirebbe, nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, per quanto evidenziato da parte ricorrente, la sospensione dei lavori di copertura del tetto (attualmente rimosso, con conseguente esposizione alle intemperie delle unità immobiliari sottostanti) e il ripristino (di fatto inconfigurabile) delle condizioni di preesistente fatiscenza;
nella, per converso, insussistenza di evidente interesse pubblico alla imposta inibitoria (giustificata dalla sola carenza di assenso condominiale), considerata, da un lato, la risalenza della segnalazione inibita e, per altro, la circostanza che, in larga misura, si tratta di intervento sollecitato dalla stessa Amministrazione al fine di rimuovere una situazione di pericolo; infine, nella persistente possibilità, per eventuali controinteressati, di adire la competente sede giudiziaria civile a tutela di situazioni di diritto, comunque insensibili rispetto ad interventi edilizi legittimati, o meno, da provvedimenti amministrativi espressi”.
Si tratta di una pronuncia di particolare interesse che, seppur resa in forma monocratica, offre spunti di rilevante interesse a demolizione di tutte quelle – tutt’altro che inusuali – vicende contrappositive che si sviluppano nei condomini.
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