Diploma di alta formazione artistica, musicale e coreutica: l’amministrazione non può graduare/frammentare la natura abilitante del titolo, applicato nella pienezza degli effetti ai fini del riconoscimento dell’inserimento in II° fascia ma affievolito nell’ipotesi di partecipazione alle procedure concorsuali.

Il possesso del diploma di alta formazione artistica, musicale e coreutica, valido per l’accesso alle classi concorsuali AFAM (V.O.) con valenza abilitante e con conseguente diritto all’inserimento nella 2ª fascia nella graduatorie di istituto, è titolo idoneo a consentire la partecipazione anche alla procedura concorsuale c.d. semplificata o transitoria (riservate ai soli soggetti abilitati) di cui al D.D.G. 85/18.

Tale principio, affermato con provvedimenti di varia natura nei più disparati Tribunali italiani, è stato messo in discussione dall’USR Campania che ha prima consentito la partecipazione alla procedura concorsuale e, poi, escluso i docenti AFAM dalla GRAME sul presupposto che i pronunciamenti si limitassero a sancire il diritto all’inserimento in II° fascia e che, quindi, i detti docenti non fossero in possesso dei requisiti di partecipazione al citato concorso ovvero di abilitazione.

Lo Studio Salerno ha contestato l’assoluta irragionevolezza di tale comportamento. Ha rilevato la disparità di trattamento a fronte di pronunciamenti giudiziali assolutamente identici. Ha rimarcato come il riconoscimento del diritto all’inserimento nella 2ª fascia ha natura contenitiva riverberando effetti anche sul diritto alla partecipazione alle procedure concorsuali.

Ha, quindi, ottenuto giustizia con ben 5 pronunce di pieno accoglimento rese da diversi Giudici a distanza di pochi giorni l’una dall’altra che hanno decretato il diritto dei docenti AFAM “depennati” ad essere reinseriti con diritto alla convocazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato