Mobilità scolastica e riconoscimento del diritto alla partecipazione retrodatata alla mobilità 2010/2011

Il Tribunale di Roma, in pieno accoglimento delle argomentazioni dello studio Salerno, con sentenza del 27.10.2020, operando un meccanismo di retrocessione temporale, ha riconosciuto il diritto di una docente ricollocata a pettine solo con provvedimento del 2016, ad ottenere la reviviscenza del diritto a partecipare alla procedura di mobilità a far data dall’anno scolastico 2010/2011.

Detta docente, incappata nella ben nota e censurata vicenda delle collocazioni in coda, dopo aver ottenuto la corretta ricollocazione nella graduatoria di riferimento e, quindi, immessa in ruolo a far data dal 2009/2010, ha rivendicato la pienezza di effetti sostanziali di tale retrodatazione involgente anche il connesso e conseguenziale diritto a partecipare alla mobilità ordinaria.

Il riconoscimento giudiziale, al di là dell’affermazione del principio della effettività sostanziale, assume rilievo nella misura in cui consente alla docente di ottenere ora per allora una corretta ricollocazione nella regione di appartenenza bypassando tutti i ben noti problemi e sbarramenti connessi alle ultime procedura di mobilità straordinaria susseguenti alla L. 107/2015.