Riconoscimento del diritto alla precedenza di una docente con disabilità e conseguente diritto al trasferimento presso la sede prescelta

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, stigmatizzando il comportamento dell’Amministrazione e, quindi, accogliendo la tesi dello studio Salerno, con provvedimento del 12.04.2022, ha riconosciuto il diritto alla precedenza di una docente con disabilità, di cui alla Legge n. 104/1992, nell’ambito delle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022.

Sebbene, infatti, la docente avesse chiesto di fruire della precedenza personale di cui all’art. 21 della Legge n. 104/1992, quale disabile con una percentuale di invalidità pari al 68% e portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della suddetta legge, l’Amministrazione scolastica, anche immotivatamente decurtando il punteggio inizialmente riconosciuto, aveva assegnato una sede evidentemente non coerente con le norme di salvaguardia a tutela della disabilità patita.

Il Giudice del lavoro, pertanto, ha ordinato il trasferimento immediato della docente nella sede della provincia prescelta.