Concorso stabilizzazione Vigili del Fuoco discontinui – Estesa anche alla tabella allegata al D.M. del 05.02.2002 la valutazione circa l’idoneità psico-fisica ai fini della stabilizzazione

In merito alla procedura selettiva di cui al D.M. n. 238/2018 volta alla stabilizzazione dei cd. Vigili del fuoco discontinui, il TAR Roma con recentissima ordinanza del 16.12.2019, rimeditando alcune precedenti considerazioni, ha imposto all’Amministrazione di risottoporre a visita un candidato ritenuto non idoneo per deficit auditivo ma ha precisato che la valutazione di “idoneità fisica” deve essere effettuata non solo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 78/08 bensì anche su quelli più favorevoli previsti dal D.M. del 05.02.2002.

Il provvedimento reso dal Tar Roma, in pieno accoglimento delle tesi dello studio Salerno, ha notevole rilevanza laddove nel disporre la nuova visita richiamando i più favorevoli parametri normalmente utilizzati per la valutazione di idoneità dei vigili discontinui, non solo evidenzia una stortura costituzionale del sistema di reclutamento ma, soprattutto, amplia la categoria dei soggetti “stabilizzabili” così rivitalizzando le speranze di molti discontinui storici ingiustamente esclusi dalla procedura.