Illegittimo depennamento dalla graduatoria di istituto III fascia: il Giudice del Lavoro ordina il reinserimento e la reviviscenza del servizio ai fini giuridici.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sondrio, addirittura con provvedimento monocratico inaudita altera parte del 21.07.2020 poi confermato con ordinanza del 26.08.2020, ha censurato l’esclusione di una docente dalle graduatorie della classe di concorso B03 stigmatizzando l’ondivaganza dei provvedimenti del Dirigente scolastico dell’Istituto capofila (inserimento, depennamento, reinserimento e ridepennamento) adottati in ragione della presunta invalidità del titolo di studio o meglio della non riconducibilità dello stesso alla nuova tabella di corrispondenza (tabella B allegata al D.P.R. n. 19 del 14.02.2016).

Il provvedimento, nell’ordinare al Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila, ovvero, per quanto di competenza, all’Ufficio Scolastico per la Lombardia e all’Ambito Territoriale Provinciale di Sondrio di effettuare il reinserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie di circolo ed istituto triennio 2017-2020 per la classe di concorso B03, assume particolare rilievo nella misura in cui, anche salvaguardando la maturazione del requisito dei 36 mesi (e, quindi, garantendo alla docente la possibilità di prendere parte al concorso straordinario per l’assunzione a tempo indeterminato di cui all’art. 2 Decreto n. 510 del 28.04.2020 per come integrato dal Decreto dipartimentale n. 783 del 08.07.2020), ha disposto la reviviscenza del servizio prestato e caducato dal censurato provvedimento di depennamento e di risoluzione dei contratti.