In merito alla vexata procedura di stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui il Consiglio di Stato, nuovamente investito della vicenda di merito, dispone l’ammissione al corso di un candidato (già precedentemente REinserito ma solo formalmente) affetto da ipertensione essenziale.

La vicenda sulla quale, peraltro, pende accertamento della Commissione europea anche sulla scorta delle segnalazioni inoltrate dallo Studio Salerno, approda nuovamente in Consiglio di Stato che, ribaltando la sentenza negativa del TAR Roma, con provvedimento cautelare del 21.02.2022, rilevata la effettività irragionevolezza delle diverse parametrazioni fisiche osservate ai fini concorsuali e ai fini dell’espletamento delle mansioni di discontinuo, ha ordinato di ammettere il candidato affetto da ipertensione al corso di formazione finalizzato, come da bando, alla stabilizzazione del personale discontinuo.

Si tratta di una procedura di (solo) apparente stabilizzazione rispetto alla quale lo Stato italiano non ha ancora chiarito come mai il personale utilizzato per anni con forme “precarie” di lavoro venga ora discriminato pur potendo, per paradosso, continuare ad essere “abusato” come discontinuo sulla base di una simulata distinzione/dissimulazione delle regole di ingaggio dei vigili precari e dei vigli permanenti ai fini delle determinazioni dei requisiti fisici necessari all’espletamento delle omologhe mansioni.

Ferma, quindi, la recalcitranza dell’Amministrazione, e in attesa delle determinazioni comunitarie, ci si avvia alla conclusione di questa vicenda nella quale anche la perseverante tenacia degli sfortunati esclusi (personale con addirittura 32 anni di servizio discontinuo), ha consentito allo Studio Salerno di portare avanti una battaglia di giustizia sostanziale.