Indennità da ferie non godute. Il sì della Cassazione per i docenti precari al termine del contratto
Con ordinanza n. 16715/2024 pubblicata il 17.06.2024, la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva››.
In altre parole, la Corte ha precisato che non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Pertanto, tutti i docenti precari con contratti al 30.06 potranno richiedere la condanna del Ministero al pagamento di una somma a titolo di indennità per ferie non godute.
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