Operazioni di mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 – riconoscimento erronea gestione dell’algoritmo

  1. Il Tribunale di Roma sezione lavoro, con la sentenza n. 1119/2018 pubblicata il 13/02/2018, facendo proprie le tesi dello studio Salerno, ha opportunamente sottolineato come la previsione dell’Allegato 1 di cui all’Ordinanza relativa alla mobilità territoriale per l’a.s. 2016/2017 debba essere interpretata nel senso che, per ciascuna domanda presentata in relazione al medesimo ambito territoriale, la graduatoria debba essere stilata sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI. Quindi per ciascun ambito di preferenza deve essere formata una graduatoria a livello nazionale, in ordine di precedenze e punteggio, in modo tale che ciascun ambito sia assegnato, mano a mano, al più alto in graduatoria e secondo l’ordine di preferenza espresso, creando effettivamente, per ogni preferenza, una graduatoria per precedenze e/o punteggio, sicché chi ha la precedenza poziore e/o il punteggio più alto può scegliere prima degli altri, nel rispetto del proprio ordine di preferenze, con la conseguente impossibilità che un docente sia assegnato ad un ambito territoriale richiesto anche da altro docente che vanti un punteggio inferiore, a meno che quest’ultimo non sia in possesso di un titolo di precedenza rispetto al singolo ambito. Pertanto, la circostanza che docenti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente le siano stati eventualmente preferiti negli ambiti Campania da lei indicati nella domanda di mobilità territoriale è idonea a dimostrare l’illegittimità della procedura di mobilità,  per l’effetto il giudice ha accolto la domanda ed ordinato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di assegnare in via definitiva la ricorrente su posto comune o di sostegno presso un istituto scolastico ricompreso nell’Ambito Campania richiesto.
  2. Con sentenza n.180/17 pubblicata il 05.02.18 il tribunale di Larino ha accolto il ricorso, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere trasferita nell’ambito territoriale della Campania richiesto e per l’effetto ha annullato il trasferimento nell’ambito del Molise. Il giudice accogliendo le argomentazioni dello studio Salerno ha ritenuto che la tesi del Ministero, secondo la quale la norma di cui all’art.6 CCNI del 8.04.16 deve essere interpretata nel senso che rispetto ad ogni ambito territoriale dovevano essere graduati tutti i concorrenti che lo avevano espresso per primo e successivamente coloro che lo avevano espresso per secondo  e cosi via, si  traduce nell’adozione di un criterio arbitrario e non rispondente alla clausola contrattuale atteso che in ogni ambito vengono messi a confronto e graduati solo coloro che lo hanno scelto per primo o al massimo per secondo laddove dalla previsione normativa “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali…sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto”
  3. Il Tribunale Pistoia recependo la tesi dello studio Salerno ha emesso in data 25/08/2017 ordinanza di accoglimento RG n. 1837 in cui riconosce l’erronea gestione dell’algoritmo e per l’effetto dichiara illegittima la mancata assegnazione della docente nell’ambito della Campania della ricorrente disponendo la sua collocazione ad istituto  scolastico delle Province di Salerno o Potenza secondo le preferenze manifestate.
  4. Il Collegio presso il Tribunale di Roma, riunito in camera di consiglio sul reclamo proposto ex art 669 terdecies cod.proc.civ,  ha accolto con provvedimento n. 78922/2017 del 02/08/2017 le allegazioni di parte ricorrente rapp.ta e difesa da questo studio secondo cui, nelle more di un ordinario giudizio di merito, constatata l’esistenza del periculum in mora unitamente al fumus boni iuris, la stessa potrebbe subire un pregiudizio irreparabile,per l’effetto ha dichiarato l’illegittimità delle operazioni di mobilità del personale docente per l’a.s.2016/2017 e il diritto della reclamante all’attribuzione della sede definitiva in uno degli ambiti della Campania secondo l’ordine delle preferenze espresso nella domanda di mobilità. 
  5. Il Tribunale di Brescia con sentenza n.676/2017 ha dichiarato illegittimo il trasferimento della ricorrente presso l’ambito territoriale della Lombardia e ordinato al MIUR di assegnarla ad una sede compresa negli ambiti della Campania  o in via gradata del Lazio secondo l’ordine richiesto nella domanda. Infatti, come rilevato dallo studio Salerno, secondo le previsioni contrattuali l’amministrazione doveva considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza per stabilire l’ordine di graduatoria nonché il punteggio assegnato che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. Proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell’ambito di assegnazione, non era possibile per l’Amministrazione redigere un’univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati ma occorreva l’individuazione del loro punteggio in relazione a ciascuna preferenza.