Ottemperanza ordine di demolizione in zona a rischio idraulico molto elevato mediante abbattimento del piano legittimamente realizzato con conseguente traslazione del volume assentito

In zona classificata a rischio idraulico molto elevato, nel caso di sopraelevazione totalmente priva di titolo e oggetto di provvedimento di demolizione, questo studio, rispondendo alla richiesta di parere circa la teorica assentibilità dell’opera, anche tenendo conto del ruolo della soprintendenza e dei profilati pericoli per la pubblica e privata incolumità, ha teorizzato la sostanziale ottemperanza all’ordine di demolizione mediante abbattimento del piano legittimamente realizzato con conseguente traslazione del volume assentito sulla parte da demolirsi e così armonizzando il “realizzato” con il mutato scenario idrogeologico e con la condizione di sopravvenuta elevata pericolosità correlata ai rischi di “esondazione” ovvero tracimazione delle acque.

La ipotizzata traslazione del volume legittimamente assentito dall’Amministrazione sul piano – abusivo – realizzato in sopraelevazione, nel comportare anche una riduzione volumetrica dell’assentito, è corroborata da alcune solide interpretazioni del Giudice amministrativo secondo il quale è consentita la demolizione di volumi, del tutto legittimamente realizzati, per “compensare” il mantenimento di altri realizzati senza titolo.

In buona sostanza, senza omettere di considerare che la natura sanzionatoria della demolizione trova il suo sostanziale soddisfacimento nell’abbattimento di parte del corpo di fabbrica assentito, tenuto conto che la delocalizzazione in quota dell’unità abitativa non comporta un aumento del carico insediativo, non peggiora le condizioni di funzionalità idraulica, non costituisce un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti, non costituisce un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, in quanto non produce ostacoli al normale libero deflusso delle acque, non causa una riduzione della capacità di invaso delle aree interessate, non costituisce un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti e, infine, garantisce migliori condizioni di sicurezza durante il fenomeno di esondazione, la valutazione circa l’assentibilità dell’intervento deve porsi in termini di bilanciamento tra doverosa rimozione dell’abuso e altrettanto, se non prevalente, doverosa tutela della pubblica e privata incolumità giustificata dalla sopravvenienza del rischio idraulico molto elevato nella zona in cui risulta allocata la realizzazione abusiva con conseguente esposizione dei soggetti ivi residenti  ai connessi pericoli.

Il principio di diritto affermato in dette pronunce esplica effetti potenzialmente contenitivi anche rispetto al ruolo della soprintendenza laddove, infatti ragionando a contrario, se l’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004 non consente di sanare le opere edilizie che abbiano comportato l’aumento di volumi (anche tecnici), va da sé che, nel caso di specie, il profilato rispetto della volumetria determina una altrettanto teorica assentibilità anche da parte dell’organo deputato alla salvaguardia dei profili paesaggisti.