Riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 anche nella mobilità interprovinciale
Con acuto provvedimento cautelare del 17.04.2019, il Tribunale di Sondrio, in pieno accoglimento delle deduzioni dello studio Salerno, ha riconosciuto il diritto di una docente alla fruizione – anche in seno alla mobilità interprovinciale – dei benefici di cui all’art. 33, comma 5, della L. 104/1992 che, appunto, garantisce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare affetto da handicap.
Tal pronunciamento apre nuove strade in tema di mobilità inserendosi nel solco costituzionale teso alla piena e reale salvaguardia dei diritti delle persone affette da handicap e, quindi, indirettamente dei lavoratori che li assistono, espressamente ordinando all’Amministrazione scolastica di riconoscere, in riferimento alla procedura di mobilità 2018/2019, la precedenza derivante dall’applicazione dell’art. 33 commi V e VII della L. 104/1992.
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