Riconoscimento dei privilegi ex L. 104/92 ai fini della mobilità interprovinciale per il lavoratore invalido e portatore di handicap grave.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, in accoglimento delle tesi dello studio Salerno, ha declarato il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la precedenza assoluta ex art. 21 L. 104/92 ed ha ordinato all’amministrazione scolastica che aveva rigetto la domanda di mobilità interprovinciale in ragione del basso punteggio, di trasferire la docente nella sede di lavoro di preferenza espressa in domanda.

Il Giudice, richiamando l’attenzione sull’art. 21 della L.104/92 e sul diritto di precedenza assoluta nella scelta della sede che sancisce in favore dei lavoratori affetti da disabilità grave a prescindere dal punteggio riportato in graduatoria, ha censurato l’operato del Ministero dell’Istruzione e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente.