Riconoscimento dei privilegi ex L.104/92 ai fini della mobilità provinciale per tutte le sedi espresse nella domanda indipendentemente dall’indicazione sequenziale del Comune di preferenza
Il Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciandosi sull’istanza cautelare proposta da una docente cui era stata negata l’attribuzione della precedenza ex L. 104/92 in quanto referente unica per l’assistenza a disabile con connotazione di gravità, con provvedimento dell’11.08.2020, ha ordinato all’amministrazione scolastica di rivalutare la domanda volta ad ottenere il trasferimento per la classe di concorso A046 nella provincia di Salerno con precedenza assoluta.
Il Giudicante, sposando la tesi dello studio Salerno, ha stigmatizzato l’operato del Ministero dell’Istruzione che aveva negato il riconoscimento della precedenza sul presupposto erroneo che la posposizione della preferenza sintetica del comune nel quale rientrano le prime scelte rispetto agli istituti scolastici indicati come scelte residuali comporti l’inammissibilità dell’intera domanda di mobilità ovvero il mancato riconoscimento del punteggio per l’assistenza al disabile grave.
Il pronunciamento, peraltro, assume particolare rilievo laddove evidenzia come in tema di assistenza al disabile anche pochi minuti (e, quindi, pochi chilometri di distanza tra una sede scolastica e l’altra) possono essere determinanti per garantire l’effettività dell’assistenza.
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