Riconoscimento del diritto di una docente alla precedenza per invalidità personale nella procedura di mobilità interprovinciale

Il Tribunale di Napoli, con sentenza definitiva del 10.01.2023, aderendo alle tesi dello Studio Salerno, ha confermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta ex art. 21 l. 104/92 nella procedura di mobilità per l’a.s. 2021/2022 in quanto invalida al 68% nonché portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comm 1, L. 104/92 ed ha condannato l’Amministrazione scolastica all’assegnazione presso una delle sedi di preferenza indicate in domanda.

Il reso provvedimento, nel riconoscere in favore della docente il trasferimento originariamente negato dall’Amministrazione, garantisce, pertanto, al lavoratore disabile i diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva e dalla legge-quadro fondamentale (L. 104/1992) nonché dalla normativa eurocomunitaria.

Infine, tale provvedimento riconoscitivo della condotta illegittima della PA, si aggiunge ad altre tre precedenti sentenze di accoglimento rese in favore della ricorrente che hanno declarato la soccombenza dell’Amministrazione con conseguenti gravose condanne al pagamento delle spese di lite e quindi con inevitabile esposizione della stessa al sindacato della Corte dei conti per l’accertamento del danno erariale.