Riconoscimento diritto di partecipare alle operazioni straordinarie di mobilità 2016/2017 su tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia per i docenti che, al momento dell’immissione in ruolo, non avevano potuto scegliere l’insegnamento della materia ed era stato assegnato d’ufficio posto di sostegno.

  1. Il Giudice del Tribunale di Salerno, all’esito della Camera di Consiglio del 28.09.2017, ha emesso la sentenza di accoglimento n.2558/2017 pubblicata il 03/10/2017  ritenendo valido il ragionamento articolato dallo studio Salerno. Ha accolto il ricorso e accertata la illegittimità, con conseguente disapplicazione, del CCNI per la mobilità straordinaria 2016/2017 nella parte in cui non prevede la deroga, anche per i docenti immessi in ruolo sul sostegno, al vincolo quinquennale di permanenza sulla tipologia di posto ricoperto nonché nella parte in cui non prevede il computo degli anni di servizio preruolo prestato su sostegno ai fini del superamento di detto vincolo quinquennale; della Ordinanza Ministeriale n.241/2016, nella parte di interesse, e di ogni atto connesso, conseguente o presupposto che produca l’effetto di non consentire alla ricorrente la piena partecipazione alle suddette operazioni di mobilità straordinaria. Ha accertato il diritto della ricorrente alla partecipazione alla mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia-materia, potenziamento e sostegno- al pari degli altri docenti, con riconoscimento del servizio preruolo prestato sul sostegno, e per l’effetto, condannato l’Amministrazione resistente a porre in essere tutte le attività necessarie per consentire alla ricorrente la partecipazione alle operazioni di mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, ex comma 108, l. 107/2015, provvedendo a confermare la domanda di mobilità 2016/2017 dalla stessa proposta, tenendo conto della richiesta di trasferimento su posto “comune” condannando altresì il MIUR al pagamento delle spese processuali.
  2. Il Tribunale di Salerno -Sezione Lavoro- all’esito della Camera di Consiglio del 30.01.2017, recependo le argomentazioni dello Studio Salerno, accoglie  il ricorso con provvedimento n. 2938/2017 del 02/02/2017 e ordina all’Amministrazione resistente di riconoscere alla ricorrente il diritto a partecipare alla mobilità straordinaria 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia -materia, potenziamento e sostegno- ex comma 108, l.n. 107/2015, al pari degli altri docenti, riconoscendole il servizio preruolo prestato sul sostegno, anche eventualmente ai fini del computo del superamento del vincolo quinquennale, ordinando all’Amministrazione resistente, di accettare la domanda della ricorrente e di consentire alla stessa di poter partecipare alla mobilità straordinaria 2016/17 su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia predisponendo quanto all’uopo necessario.