Valenza abilitante ai fini concorsuali del diploma AFAM V.O

Il Tribunale di Monza con sentenza del 19.11.2019, confermando le valutazioni cautelari (anche collegiali), ha definitivamente censurato il depennamento dalle graduatorie di merito di cui all’ultimo concorso semplificato (D.Lgs 59/17 e correlato DDG n. 85/2018) ritenendo “insindacabile” la valenza abilitante – anche a fini concorsuali – del diploma AFAM laddove declarata in un precedente provvedimento giurisdizionale. Il docente, pertanto, ha così ottenuto la definitiva salvaguardia del contratto a tempo indeterminato stipulato in ragione del ricorso promosso dallo studio Salerno.