Valutabilità del servizio prestato presso istituti paritari ai fini della mobilità
Il Tribunale di Napoli, con pronuncia del 28.09.17 accogliendo le tesi dello studio Salerno, ha riconosciuto il diritto della docente a vedersi riconosciuto, senza limite alcuno, il servizio prestato nelle scuole paritarie così determinando, nel caso di specie un incremento di 24 punti, che ha determinato la rivalutazione della domanda della docente e, quindi, il trasferimento nell’ambito territoriale originariamente richiesto.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona del giudice del lavoro, accogliendo integralmente le tesi dello studio Salerno, con sentenza n. 250/2018 ha accertato l’illegittima assegnazione della ricorrente ad un ambito territoriale diverso e lontano da quello richiesto dalla stessa nella domanda di mobilità territoriale e, previa disapplicazione del relativo provvedimento di assegnazione, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento secondo l’ordine di preferenza anche incrementando, in ragione del principio di equipollenza dell’attività professionale svolta in scuole statali e paritarie, il punteggio di 18 punti per effetto della disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.
Il Tribunale di Napoli con Ordinanza d’accoglimento totale n.4317/2017 del 21.02.2017, sposando la tesi dello studio Salerno, ha ritenuto che con riguardo alle molteplici disposizioni normative in materia di parità scolastica, non possono residuare dubbi circa l’illegittimità della disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari, non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche (artt.3 e 97 Cost.); pertanto accogliendo il ricorso ha dichiarato il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto dalla medesima in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.
Il Tribunale di Napoli, con pronuncia n. 6420 del 28.09.17 accogliendo la tesi dello studio Salerno, ha riconosciuto il diritto della docente a vedersi riconosciuto, senza limite alcuno, il servizio prestato nelle scuole paritarie così determinando, nel caso di specie un incremento di 24 punti, che ha determinato la rivalutazione della domanda della docente e, quindi, il trasferimento nell’ambito originariamente richiesto.
Il Tribunale di Padova con sentenza n. 221/2018, riconoscendo che il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/00 è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato in suole statale, accogliendo la tesi dello studio Salerno, ha stabilito che non possono considerarsi conformi alla legge i provvedimenti amministrativi e i contratti collettivi che contengono previsioni difformi, escludenti la rilevanza del servizio prestato presso tali scuole, e con ciò dichiarando il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della partecipazione alle procedure di mobilità su base nazionale, il punteggio in relazione ai periodi di servizio prestati presso la scuola paritaria
Il Tribunale di Lagonegro, in persona del giudice del lavoro, accogliendo integralmente le tesi dello studio Salerno, con sentenza n. 250/2018, accertata l’illegittima assegnazione della ricorrente ad un ambito territoriale diverso e lontano da quello richiesto dalla stessa nella domanda di mobilità territoriale, previa disapplicazione del provvedimento con il quale la stessa era stata disposta, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento secondo l’ordine di preferenza espresso e incrementato, per il principio di equipollenza dell’attività professionale svolta in scuole statali e paritarie, il punteggio di 18 punti per effetto della disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.
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